COSTRUIRE LA BIGENITORIALITÀ TRA CONCRETEZZA, LINGUAGGIO E CONFLITTO TRASFORMATIVO Riflessioni a margine dell'incontro formativo presso il Tribunale di Catania del 9.07.2026.

Oltre i Modelli Astratti

Il recente incontro formativo organizzato da ONDIF Sezione di Catania intitolato "Nuove frontiere del diritto di famiglia: Mediazione familiare ed affidamento paritetico alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza", ha offerto una sintesi preziosa sull'evoluzione delle declinazioni del regime di affidamento dei figli minori.
Dalla discussione è emerso un passaggio cruciale: il superamento dei modelli astratti in favore di una progettualità co-genitoriale fondata sul dato concreto. Il fulcro non è il diritto dell'adulto, ma il benessere multidimensionale del minore a preservare spazi equilibrati e tendenzialmente paritari con ambedue le figure genitoriali.
In tale percorso, la mediazione viene individuata come risorsa preziosa che può venire in aiuto in funzione preventiva e trasformativa del conflitto.
Il tavolo di confronto pluridisciplinare ha consentito una lettura integrata tra saperi diversi, fornendo una visione ricca di spunti applicativi.
Di seguito, le maggiori sollecitazioni emerse dal dibattito:

1. La bigenitorialità "tendenziale" e il superamento della "maternal preference".

L’approfondita disamina della giurisprudenza di merito e legittimità ha consentito di tracciare un quadro gender-neutral del collocamento e del regime di affidamento, lasciando emergere - quanto meno nelle intenzioni e nelle pronunce più recenti - l’assenza di preclusioni o pregiudizi culturali tutte le volte in cui le richieste in ambito giudiziario siano supportate da dati concreti, specifici ed aderenti alla fattispecie familiare rappresentata.

In via esemplificativa:
•    Sull'età del minore (superamento della maternal preference):
o    Cass.Civ. ord. n. 86/2025: ha annullato una sentenza di appello che negava il paritario a una bimba di 3 anni solo per ragioni anagrafiche, imponendo di valutare in concreto la disponibilità di tempo e la qualità della cura offerta dal padre.
o    Cass.Civ ord. n. 6078/2026: ha ribadito che il mero riferimento all'età è una valutazione astratta; occorre invece considerare la disponibilità lavorativa del genitore (nel caso specifico, un padre presente dalle 18:30).
•    Sulla distanza geografica:
o    Cass. Civ. ord. n. 3652/2020 e Cass. Civ. sent. n.19323/2020: indicano che una rilevante distanza tra le abitazioni, tale da gravare il minore di eccessivi sacrifici per la vita scolastica e sociale, può sconsigliare l'assetto paritario. “L’interesse del minore impone una valutazione integrata e personalizzata che tenga conto dell’effettiva possibilità di ciascun genitore di essere figura di riferimento costante”,
•    Sugli aspetti economici e abitativi:
o    Cass.Civ. sent. n. 32215/2025: ha confermato che il collocamento paritetico è compatibile sia con l'assegnazione della casa familiare a un genitore, sia con l'obbligo di un assegno di mantenimento a carico dell'altro per riequilibrare le risorse economiche.
•    Sul Nesting:
o    Cass.Civ. ord. n. 6810/2023: la Suprema Corte ha ribadito che la presenza turnaria dei genitori nella casa familiare costituisce una soluzione attuabile esclusivamente sulla base di un'organizzazione concordata e pacifica tra le parti;
o    Corte d'Appello di Torino, decreto n. 314/2024: ha confermato la legittimità di un assetto ispirato al nesting (confermando il precedente orientamento del Tribunale di Cuneo), stabilendo l'affidamento condiviso e l'alternanza dei genitori nella permanenza domestica con i figli, con l'obbligo di rilascio temporaneo dell'immobile a seconda dei turni di cura.
o    Tribunale di Roma, Decreto n. 13579 del 9 ottobre 2025: ha convalidato soluzioni di affido alternato con rotazione nella casa comune, evidenziando come tale prassi tuteli al massimo l'habitat dei minori ma richieda un elevato livello di maturità e cospicue risorse economiche per sostenere la triplice gestione immobiliare.
o    Tribunale di Rieti, sent. n. 489/2018: ha ritenuto pienamente legittimo il modello di “nidificazione” (bird-nesting) nell'interesse materiale e morale della prole, rendendo recessiva la rigida individuazione di un genitore collocatario prevalente
•    Sulla gradualità e continuità:
o    Cass.Civ. ord. n. 1768/2026: ha sottolineato la necessità di gradualità nel consolidare le abitudini di vita, specialmente dopo periodi di interruzione dei rapporti.
o    Cass.Civ. sent. n. 11901/2020: ha validato schemi progressivi (come il 2+2+3) rapportati all'età e alle esigenze del minore.
•    Sulla conflittualità e desideri del minore:
o    Tribunale L'Aquila sent. n. 805/2026: ha disposto l’assetto paritario per un'adolescente nonostante l'alta conflittualità dei genitori, ravvisandovi lo strumento per disinnescare lo squilibrio relazionale e il rischio di "adultizzazione" della figlia.
o    Cass.Civ. sent. n. 22088/2026: ha stabilito l’obbligo per il giudice di indagare se la conflittualità sia alimentata strumentalmente al solo scopo di ostacolare la relazione con l'altro genitore.

2. La prospettiva del minore: dal “diritto di visita” ad una frequentazione ampia e tendenzialmente paritaria.

Il contributo delle competenze psicologiche e psicopedagogiche ha ricordato che la genitorialità è una relazione che si costruisce "stando con il figlio".
•    Il tempo della quotidianità: È emersa la rilevanza non solo della qualità, ma anche della quantità del tempo dedicato ai figli. Limitare la presenza di un genitore a poche ore settimanali impedisce la costruzione di un rapporto confidenziale intimo e trasforma il distacco in un evento traumatico.
•    La voce dei figli: Citando ricerche in materia psicopedagogica, è stato evidenziato come la stragrande maggioranza (il 93%) dei figli di genitori separati manifesti il desiderio di aver trascorso più tempo con il genitore non collocatario, soffrendo la mancanza di un rapporto costruito nella prima infanzia.
3. Il conflitto come opportunità trasformativa: la mediazione.
•    Valenza neutra del conflitto: Un tema centrale è stato il ridimensionamento del conflitto in chiave non patologica ma neutra, inteso come spazio di confronto e ascolto dell'altro. La mediazione familiare si qualifica come strumento complementare alla giurisdizione che agisce in funzione preventiva rispetto alla cristallizzazione della contesa.
•    Dai bisogni frustrati all'alleanza: La mediazione diventa il luogo eletto per far emergere i bisogni affettivi e relazionali che spesso si celano dietro le liti economiche o sui tempi di permanenza, lavorando sul principio guida: "Si può essere ex coniugi, ma non ex genitori".
•    La sinergia tra avvocato e mediatore: Per il successo del percorso occorre un'alleanza - in termini di riconoscimento di ruoli e funzioni - tra mediatore e legali. L'avvocato è chiamato a garantire una "tregua processuale" che favorisca l'esplorazione di soluzioni autonome e consapevoli.


4. Il ruolo dell’avvocato: l’uso responsabile del linguaggio e le tecniche difensive.

Ulteriore aspetto stimolante emerso dal dibattito riguarda l’evoluzione del ruolo professionale dell’avvocato: non più solo un tecnico della difesa in senso stretto, ma un professionista dotato di competenze multidisciplinari anche sul fronte emotivo, relazionale e linguistico.

Le neuroscienze insegnano quanto il linguaggio sia costruttore primario della realtà e delle rappresentazioni mentali. 

Di conseguenza, la condotta dell'avvocato e la sua scelta lessicale diventano un baricentro fondamentale nella gestione della crisi familiare, imponendo il passaggio a un linguaggio descrittivo in luogo di etichette giuridiche astratte.

Ad esempio, piuttosto che invocare sic et simpliciter la richiesta di un affidamento paritetico o alternato disancorato da contenuti concreti, occorrerebbe fornire schemi di frequentazione dettagliati, rappresentare abitudini ed effettive consuetudini di vita organizzativa del minore a cura di ciascuno dei genitori dando prova di disponibilità di tempo e qualità di cura prestata, oltre che ricostruire fedelmente la situazione economico-patrimoniale per riportare il giudice su dati concreti e oggettivamente riscontrabili.

L’invocazione di tempi di permanenza paritari dunque non deve diventare terreno di scontro o pretesa come rivendicazione astratta di diritti, ma contenuto concreto ed autentico, rappresentativo di alleanza educativa, corresponsabilità genitoriale, insieme ad un’organizzazione di vita consolidata che va preservata laddove riesce ad essere garantita anche dopo la separazione.

In sostanza se il modello familiare è effettivamente sperimentato con successo tra la coppia genitoriale in costanza di unione (con o senza matrimonio) va mantenuto nella fase post separativa nell’ottica di tutela dell’interesse del minore alla preservazione delle proprie consuetudini di vita familiare.


5. Conclusioni: dalla pariteticità alle pari opportunità genitoriali
Tale cambio di paradigma - dall’ottica degli adulti a quella dei minori - sollecita alcune riflessioni personali.
La prima fa il paio con l’invocato uso consapevole del linguaggio, da ritenersi scevro da etichette o slogan del momento.
In questo senso, partendo dal concetto che ogni sistema familiare è unico e diverso, più che di "pariteticità" intesa in senso stretto, potrebbe risultare più aderente alla realtà parlare di "pari opportunità genitoriali".
La parità dei tempi e delle funzioni, infatti, non può e non deve essere tradotta nella sterile pretesa di un orologio spaccato perfettamente a metà o in una rigida contabilità dei giorni. Una vera cultura della co-genitorialità si fonda sul rispetto delle differenze, delle peculiarità e delle specifiche dinamiche di ogni singola esperienza familiare. La ricerca di un "equilibrio tendenziale" dei tempi non comporta necessariamente la metà di tutto, ma la garanzia che a ciascun figlio sia data la reale ed effettiva possibilità di costruire e mantenere un punto di riferimento quotidiano con ciascun genitore.
Tale prospettiva chiarisce anche la portata degli equilibri economici: intendere la genitorialità come pari opportunità significa comprendere che, in presenza di redditi disomogenei, la previsione di un contributo indiretto o perequativo non smentisce l'assetto paritario, ma ne costituisce il presupposto indefettibile. Serve a riequilibrare i differenti punti di partenza, affinché il minore non subisca fratture nello stile di vita a seconda del genitore con cui si trova, garantendo ad ambedue le figure - ed al minore in ambedue i contesti - la medesima dignità e sostenibilità nell'esercizio del ruolo genitoriale.

In secondo luogo, assume un ruolo centrale la competenza nella diagnosi del conflitto. Il conflitto non è un fenomeno monolitico e non ogni strumento è indistintamente adatto a gestirlo. Prima ancora di strutturare la linea difensiva o suggerire un percorso, l'avvocato deve saper riconoscere il conflitto nelle sue caratteristiche, nella sua intensità e nella sua fase di escalation. Soltanto attraverso questa preventiva analisi che può essere esplicitamente richiesta e contemplata nei mandati da conferire ai professionisti o equipe incaricati, il legale sarà in grado di indicare ed individuare - negli scritti e nel confronto processuale - gli strumenti più opportuni da introdurre e suggerire (dalla mediazione alla coordinazione genitoriale, al sostegno alla genitorialità, etc…).

L'avvocato che si occupa di relazioni familiari - oggi più che mai - è chiamato ad agire come un facilitatore, capace di offrire al giudice non una rivendicazione di diritti, ma una conoscenza profonda della specifica realtà del minore e del suo nucleo.
Solo attraverso un uso consapevole delle parole e una progettualità ancorata ai fatti logistici, organizzativi ed economici è possibile trasformare la bigenitorialità da slogan normativo a serenità vissuta dai figli. Tali obiettivi richiedono un alto livello di formazione multidisciplinare che integri il sapere giuridico ed etico-deontologico con nozioni psicologiche, psico-pedagogiche e di gestione del conflitto. Non basta "dire", occorre "dire bene": accompagnando le parti a ritrovare una postura non rivolta contro l'altro, ma centrata ed orientata a favore del figlio.



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